IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Preliminarmente all'udienza preliminare del 21 dicembre 1990 p.v.;
    Visto il  proprio  decreto  di  irreperibilita'  dell'imputato  14
 novembre 1990 ex art. 159, primo e secondo comma, del nuovo c.p.p.;
    Poiche'  nella  specie  non  puo'  certo  "a priori" escludersi il
 rinvio a giudizio all'esito della detta udienza;
    Poiche' tuttavia in altro caso dello  stesso  genere  il  collegio
 penale ha emesso declaratoria di nullita' del decreto
  ex   art.  429  del  c.p.p.  per  omesso  avviso  all'imputato  gia'
 dichiarato irreperibile nel contesto (del detto provvedimento si dava
 atto del decreto del g.i.p.);
    Stante quindi la non  manifesta  infondatezza  e  rilevanza  della
 questione di legittimita' costituzionale che segue, relativa al testo
 letterale  dell'art. 431 del c.p.p. laddove non consente l'inserzione
 nel fascicolo per il dibattimento del verbale d'udienza  preliminare,
 che  attesta  la  rituale  partecipazione  del  difensore all'udienza
 stessa e la sua conoscenza della detta irreperibilita',  nonche'  del
 decreto  stesso  di  cui  all'art.  159 e della relata di notifica al
 detto difensore, cio' anche perche' l'art. 28, secondo comma, secondo
 inciso, del c.p.p. fa prevalere (pur essendo  relativo,  in  tema  di
 conflitto,  ai  casi  analoghi  a quelli previsti dal primo comma) la
 decisione  del  giudice  del  dibattimento  su  quella  del   giudice
 dell'udienza  preliminare  nel  caso  di  insorto contrasto fra i due
 soggetti giuridici, finendo per escludere un conflitto di competenza,
 discriminando il g.u.p. costretto in forza di  erronea  decisione  di
 altra  a.g.o.  giudicante  a  porre in essere una superflua attivita'
 processuale   extra-legim   (decreto   di   fissazione   dell'udienza
 preliminare,   avvisi   di   rito   da   parte   della   cancelleria,
 partecipazione al p.m. alla detta udienza) senza  poter  interloquire
 "a  contrario",  mentre,  non lo si dimentichi, secondo l'art. 160 il
 decreto di  irreperibilita'  ha  efficacia  fino  (e  non  oltre)  al
 provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, e quanto al g.i.p.
 la  sua  attivita'  si  esaurisce con l'art. 424 e con l'art. 431, il
 tutto quindi violando gli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma,  della
 Costituzione, mentre non si colpisce come le dette aggiunte agli atti
 consentiti   dall'art.  431  possono  condizionare  il  merito  della
 decisione e violare i cardini del sistema processuale accusatorio;